Pensioni LLP con tassazione separata se non c’è intermediario

Pubblicato il 28 gennaio 2020

L’Agenzia delle Entrate si esprime sul corretto regime fiscale da applicare alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) ad un soggetto residente in Italia.

Il chiarimento è reso con risoluzione n. 3/E/2020, con la quale l’Amministrazione finanziaria risponde all’interpello avanzato da un contribuente italiano che intende procedere al riscatto della pensione accumulata presso la forma LLP, chiedendo alla banca svizzera che ha gestito la pratica di versare il capitale maturato su un suo conto svizzero, senza il tramite di un intermediario italiano.

L’Agenzia ricorda: che la previdenza professionale obbligatoria (LLP) è detta del “secondo pilastro” in quanto integra le prestazioni delle istituzioni previdenziali; che le modalità di tassazione in Italia delle pensioni del "secondo pilastro" svizzero prevedono l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 5%, che esonera il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi.

L’evoluzione normativa avvenuta ad opera dell’art. 55-quinquies del DL 50/2017 assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, alla condizione però che resti ferma la previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5%, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia evidenzia, però, come la norma in esame non faccia riferimento al trattamento fiscale da applicare nel caso in cui l’accredito non venga canalizzato in Italia e il cittadino riceva l’accredito all’estero. In tali ipotesi, infatti, in assenza di un sostituto residente in Italia, che operi la ritenuta a titolo d’imposta, la norma di legge non può trovare applicazione.

Il tenore della disposizione normativa vuole, infatti, valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa.

Così, conclude la risoluzione n. 3/E/2020: “nel caso di specie, nel presupposto che il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia e che l’ente pensionistico abbia natura privatistica, alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta”.

Di conseguenza, tenuto conto che la somma è liquidata una tantum sotto forma di capitale, deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del TUIR il quale prevede che l’imposta si applica separatamente alle “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni (…)”.

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