Via libera al decreto interministeriale che stabilisce al +5,4% l’indice provvisorio di adeguamento all'inflazione delle pensioni dal 1° gennaio 2024.
Il decreto 20 novembre 2023, dopo la firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone (come da comunicati stampa del 27 novembre 2023), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023.
Il decreto in parola stabilisce il valore provvisorio della percentuale di variazione per l 'anno 2023 (+5,4 dal 1° gennaio 2024) e il valore definitivo della percentuale di variazione per l'anno 2022 (+8,1 dal 1° gennaio 2023) ai fini della perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
La perequazione automatica delle pensioni, vale a dire la rivalutazione in base all'inflazione, consente di adeguare gli assegni pensionistici all'aumento del costo della vita.
Tale aumento, stabilito dall'ISTAT sulla base dell’indice FOI, è applicato da gennaio di ciascun anno considerando l'indice provvisorio relativo all'anno precedente.
La percentuale di rivalutazione da applicare agli importi pensionistici dal mese di gennaio dell'anno successivo è determinata, entro il 20 novembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Di seguito le percentuali 2023 e 2024 a confronto.
Rivalutazione dal 1° gennaio 2023 |
Rivalutazione dal 1° gennaio 2024 |
+7,3% (decreto 10 novembre 2022) |
+5,4% (decreto 20 novembre 2023) |
L’aumento provvisorio del +5,4% è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023.
Il conguaglio sulla base all'indice definitivo, stabilito dall'Istat è, di regola, effettuato sulla rata di pensione del gennaio dell'anno successivo.
ATTENZIONE: Per il 2023 il conguaglio è anticipato sulla rata di pensione di dicembre 2023 (articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, cd. decreto Anticipi) ed è stato operato sulla base della variazione percentuale definitiva, per l’anno 2022, rilevata dall’Istat pari al +8,1% (INPS, messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023).
La perequazione automatica si applica sulle pensioni dirette e indirette.
È importante sottolineare che l’adeguamento all’inflazione in misura piena, del +5,4%, potrà essere riconosciuto solo per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, secondo il nuovo decalage previsto dal disegno di legge di Bilancio 2024 (articolo 29).
Per l’anno 2024, il ddl in parola ridetermina infatti il meccanismo di indicizzazione delle pensioni nel seguente modo:
Misura della pensione |
Percentuale di applicazione della rivalutazione |
Pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS |
100% |
Superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS |
85% |
Superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS |
53% |
Superiore a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS |
47% |
Superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS |
37% |
Superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS |
22% |
Si fa notare che, per l’anno 2024, restano invariate sia la perequazione da riconoscere per la classe di importo del complessivo trattamento pensionistico inferiore o pari a 4 volte il trattamento minimo del regime generale INPS sia per le classi di importo intermedie e relative a valori non superiori a 5, 6, 8 e 10 volte il suddetto minimo.
Per le classi di importo superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS invece la perequazione a titolo provvisorio del +5,4% sarà riconosciuta nella percentuale del 22%, in luogo del 32% stabilito dalla legge di Bilancio 2023 (comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197) per l’anno 2023.
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 20 novembre 2023, si attendono ora le istruzioni dell’INPS.
Con ogni probabilità, come peraltro avvenuto anche negli anni scorsi, l’Istituto provvederà subito rivalutare, in misura piena, le pensioni più basse (per intenderci, quelle di importo pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS) per poi procedere a rivalutare le altre nel corso dell’anno, liquidando gli arretrati.
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