Buone notizie per i titolari delle cd. pensioni d’oro. Dal 1° gennaio 2022 torneranno a percepire l'assegno pensionistico pieno venendo meno l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà.
A prevedere il taglio delle pensioni erogate dall’INPS che superano i 100.000 euro lordi annui è stata la legge di Bilancio 2019 con efficacia dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, termine finale anticipato al 31 dicembre 2021 in ossequio a quanto stabilito dalla Consulta.
L’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha disposto la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.
Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234 del 9 novembre 2020, ha dichiarato illegittimo il prelievo quinquennale decidendo per il rispetto dell'orizzonte triennale del bilancio di previsione.
L'INPS è intervenuto a fornire le indicazioni operative con la circolare del 7 maggio 2019, n. 62.
Attualmente (e ancora per pochi giorni, fino al 31 dicembre 2021) il contributo di solidarietà scatta sui trattamenti pensionistici diretti erogati dall'INPS a carico:
Ad essere oggetto di decurtazione sono gli assegni di importo superiore a 100.000 euro lordi annui.
La riduzione è applicata nelle seguenti aliquote percentuali:
Importi annui delle pensioni |
Contributo di solidarietà |
da 100.000,01 a 130.000,00 euro |
15% |
da 130.000,01 a 200.000,00 euro |
25% |
da 200.000,01 a 350.000,00 euro |
30% |
da 350.000,01 a 500.000,00 euro |
35% |
da 500.000,01 euro in poi |
40% |
N.B. Gli importi sono soggetti alla rivalutazione tenendo conto dell’indice provvisorio e della variazione percentuale verificata in via definitiva.
Se il pensionato è titolare di più trattamenti pensionistici occorre considerare complessivamente tutti i trattamenti pensionistici diretti (anche quelli con decorrenza infra annuale), erogati dalle gestioni INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO, Gestione separata), compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari e a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Per espressa previsione di legge, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo, non si tiene conto dei trattamenti di invalidità, di quelli riconosciuti ai superstiti e di quelli a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Più in dettaglio, ai fini del contributo di solidarietà non rilevano:
- le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per: infermità non dipendente da causa di servizio (articoli 42, 52 e 219 del D.P.R. n. 1092/1973); inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni (articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 379/1955); inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995);
- i trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- l'assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- le pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- le pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206 o più nello specifico i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La riduzione si applica esclusivamente sui trattamenti pensionistici diretti erogati dall’INPS con almeno una quota retributiva, quindi sugli importi calcolati con sistema retributivo o misto. Sono escluse le pensioni contributive.
Previsto un meccanismo di salvaguardia (comma 267 dell’articolo 1 della legge n. 145/ 2018) in base al quale l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
Dal 1° gennaio 2022 il contributo di solidarietà non è più dovuto. Pertanto i percettori di assegni pensionistici di importo da 100.000,01 non vedranno più decurtate le pensioni ricevute dall'INPS del contributo di solidarietà prima indicato.
Sempre dal 1° gennaio 2022 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 (decreto 17 novembre 2021).
Si torna, infine, all'originario meccanismo a scaglioni che prevede che la perequazione si applichi in misura pari al:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".