Pensioni più ricche dal 1° gennaio 2023. La rivalutazione da applicare per adeguare le pensioni all’aumento del costo della vita e recuperare l’inflazione sarà del 7,3%, in linea con gli ultimi dati comunicati dall'ISTAT.
A stabilirlo è il decreto 10 novembre 2022 adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022.
Gli aumenti per il 2023, che si applicano ai trattamenti pensionistici e alle prestazioni a carattere assistenziale, tengono conto sia dei valori utili al conguaglio per il 2021 sia dell’incremento dell'assegno riconosciuto in base alla variazione dell’indice del costo della vita relativa al 2022, provvisoriamente stabilita dal decreto in oggetto.
L'ISTAT, con comunicazione del 3 novembre 2022, ha reso noto che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi:
- tra il periodo gennaio-dicembre 2020 ed il periodo gennaio-dicembre 2021 è risultata pari a +1,9;
- tra il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 è risultata pari a +7,3.
Sulla base di questi dati, con decreto 10 novembre 2022, è stata determinato, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023:
Più nel dettaglio, il decreto interministeriale prevede che:
Perequazione delle pensioni 2023 |
Percentuale di variazione |
Valore provvisorio per l'anno 2022 |
7,30% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio |
Valore definitivo per l'anno 2021 |
1,90% dal 1° gennaio 2022 |
In attesa dei chiarimenti della circolare di fine anno dell'INPS sul rinnovo delle pensioni, è opportuno ricordare che, per il 2021, le percentuali di applicazione dell’incremento sono regolate dalla legge n. 160/2019, art. 1, comma 477.
Dal 2022, invece, l’articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019, dispone che l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni debba essere applicato, secondo il seguente meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
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