Il 20 gennaio 2021 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 15, la Delibera Covip del 22 dicembre 2020, recante il “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° maggio 2021.
Il regolamento, in particolare, si applica alle forme pensionistiche complementari, qualora siano aperte, anche in relazione a singole sezioni, alla raccolta di nuove adesioni, ossia:
Nel documento si illustrano le modalità di adozione dei sistemi di sicurezza sia obbligatoria che facoltativa.
Il regolamento prevede la modalità di raccolta delle adesioni. Quest’ultima è preceduta dalla consegna gratuita della parte I “Le Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa e dell'appendice “Informativa sulla sostenibilità”, redatta in conformità alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del “Modulo di adesione”, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte.
Nel caso di adesione di un minore non deve essere compilato il “Questionario di autovalutazione” contenuto nel modulo.
Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la scheda “I costi”, contenuta nella parte I “Le Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti può essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati:
La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svolta all'interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza.
Infine si precisa che nella raccolta delle adesioni, sia diretta che tramite incaricati, le forme pensionistiche complementari devono osservare un determinato regolamento, vale a dire:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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