Rivalutati i trattamenti previdenziali per il 2022. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto (MEF-MLPS) del 17 novembre 2021, recante:
In particolare, all’art. 2 è stato previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Tuttavia, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022, l’INPS ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, pari all’1,6%. Nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.
A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021.
I valori provvisori, per l’anno 2022, della pensione minima sono pari a:
L’assegno vitalizio, invece, è pari a:
La pensione sociale, per l’anno 2022, è pari a:
In tal caso, i limiti reddituali massimi sono pari a:
Diversamente, l’assegno sociale – per l’anno 2022 – aumenta a:
Per quanto riguarda i limiti reddituali massimi, l’importo è pari a:
Per gli invalidi e sordomuti, l’importo per quest’anno è pari a 291,69 euro mensili, con limite di reddito annuo personale di 17.050,42 euro. Mentre ai ciechi parziali sarà corrisposto un importo di 215,35 euro mensili, con limite di reddito annuo personale di 5.010,20 euro. Infine, ai ciechi assoluti è corrisposto un importo pari a 315,45 euro mensili, con limite di reddito annuo personale pari a 17.050,42 euro.
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.
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