L’INPS, con messaggio n. 1130 dell’11 marzo 2016, ha reso noto il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili ed il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla Legge n. 335/1995.
Con la circolare INPS n. 167/2015 sono stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo.
In merito viene evidenziato che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
Inoltre, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l’anno successivo.
Per le pensioni con decorrenza 2016, al montante, così determinato, va aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2015 e quella eventualmente versata nel 2015, anteriore alla decorrenza della pensione.
Con il citato messaggio, l’Istituto comunica, altresì:
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