L’INPS, con messaggio n. 2866 del 17 luglio 2018, ha fornito istruzioni operative in merito all’accertamento dello status di studente per il riconoscimento della pensione ai superstiti.
Chiarisce l’Istituto che i superstiti che frequentano corsi di livello universitario all’estero devono allegare alla domanda di pensione il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ed una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato.
Resta a carico dell’interessato l’onere di acquisire dalle Amministrazioni e Istituzioni competenti la dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato all’estero fermo restando che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o Accordi bilaterali.
Per quanto riguarda, in particolare, corsi di studio di livello universitario in Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli dell’istruzione superiore le valutazioni ai fini previdenziali sono di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore.
In caso di frequenza di corsi di studio di livello universitario in Paesi che non hanno aderito alla citata Convenzione di Lisbona, l’attestato di riconoscimento in Italia del percorso di studi estero da allegare alla domanda di pensione può essere richiesto alle Università Italiane ovvero può essere comprovato in base ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio aventi valore legale in Italia, analogamente alla richiesta di documentazione ai fini del riscatto del titolo di studio conclusivo.
Gli studenti che frequentino un corso di studi di livello non universitario devono allegare alla domanda di pensione:
Infine, lo status di studente, con riferimento ai superstiti che studiano in Italia deve essere autocertificato ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
I superstiti studenti universitari devono indicare, inoltre, l’anno di immatricolazione e la durata del corso di studio tenuto conto che, fermo restando il limite del 26° anno di età, può essere riconosciuto limitatamente alla “durata legale” del corso.
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