Pensione ai superstiti se iscritti a Istituti Tecnici Superiori
Pubblicato il 17 marzo 2015
L’INPS, con messaggio n.
1893 del 16 marzo 2015, ha evidenziato che l’
istruzione superiore, detta anche terziaria, è costituita dall’
offerta universitaria e da quella
non universitaria dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli
Istituti Tecnici Superiori.
In particolare, i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori I.T.S. hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, richiedono quale titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria superiore (per particolari figure possono avere anche durata superiore, nel limite massimo di sei semestri) e, al termine del percorso formativo, rilasciano il diploma di tecnico superiore.
Inoltre, sottolinea l’Istituto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota n. 893 del 4 febbraio 2015, ha ritenuto di poter
integrare i percorsi I.T.S. con quelli dell’istruzione accademica, tenuto conto:
- del
riconoscimento dei crediti universitari e/o accademici ai fini della prosecuzione degli studi e del conseguimento di una laurea o altro titolo accademico;
- dell’applicazione nei confronti degli studenti che frequentano gli I.T.S. del
medesimo regime di tassazione (tassa regionale per il diritto agli studi) e benefici previsto per gli studenti universitari;
- del riconoscimento del diploma di tecnico superiore quale titolo per l’
accesso ai pubblici concorsi.
Pertanto, conclude il messaggio, l'
iscrizione agli I.T.S. deve essere
equiparata all’iscrizione a corsi universitari ed è quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del
diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.
Resta fermo che la qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma I.T.S., nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione ad un successivo corso di laurea o perfezionamento.