Pensionati esteri, imposta agevolata entro la scadenza Irpef

Pubblicato il 21 luglio 2020

I pensionati esteri che si trasferiscono in una delle regioni del Mezzogiorno, di cui all’art. 24-ter del Tuir, come modificato dall’art. 5-bis, co. 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, e che si avvalgono del regime opzionale di assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero all’imposta agevolativa del 7%, devono effettuare il versamento in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

A tal fine è stato istituito il codice tributo “1899”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”, da indicare in fase di versamento. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020.

Pensionati esteri, ambito soggettivo

Possono optare per l’imposta sostitutiva al 7% le persone fisiche non residenti, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Pensionati esteri, efficacia dell’opzione

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 24-ter, co. 1 del Tuir, i soggetti possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti oltre frontiera di qualunque categoria. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia in uno dei Comuni di cui sopra, ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

Pensionati esteri, esonero dell’IVIE e dell’IVAFE

L’esercizio dell’opzione comporta anche l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana. Si rammenta, al riguardo, che sia il possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria sia il titolare effettivo degli stessi, residenti nel territorio dello Stato, hanno l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Un altro beneficio indiretto dell’opzione è l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE).

Parimenti al beneficio in materia di IVIE, l’opzione al regime agevolato concede l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE). Si ricorda che l’IVAFE è un’imposta dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

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