Patto di famiglia soggetto alla disciplina fiscale delle donazioni

Pubblicato il 20 giugno 2022

Al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto riguarda il trasferimento dell'azienda sia per quanto riguarda le liquidazioni dei conguagli.

Qualora, tuttavia, sussistano i requisiti previsti dell'art. 3, comma 4 -ter, del D. Lgs n. 346/1990, solo per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, opera l'esenzione ivi prevista.

E' questa la disciplina di favore del patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. cod. civ. ribadita dalla Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 19561 del 17 giugno 2022 e voluta dal legislatore al fine di favorire il passaggio della gestione dell'impresa all'interno della famiglia.

La decisione è stata pronunciata dalla Sezione tributaria civile della Cassazione nell'ambito di una controversia sorta a seguito dell'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione applicata in dipendenza di un patto di famiglia.

La Cassazione sulla disciplina fiscale del patto di famiglia

La Suprema corte, nella specie, ha inteso dare seguito ai principi già enunciati con sentenza n. 29506/2020, secondo cui - come sopra riportato - il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni e ciò:

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia - è stato altresì precisato - alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimarlo non assegnatario è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, D. Lgs. n. 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.

Infine, si è puntualizzato che l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del medesimo decreto, "si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari".

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