Patente sospesa Chiarimenti del Viminale

Pubblicato il 23 giugno 2016

Con apposita circolare, il Ministero dell’Interno ha fornito dei chiarimenti in ordine alle conseguenze della circolazione con patente non valida, a seguito di notifica di un provvedimento di revisione della stessa.

Nello specifico, l’art. 126 bis comma 6 D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), si occupa dell’ipotesi di revisione della patente per azzeramento del punteggio disponibile, in cui spetta alla motorizzazione notificare detto azzeramento all'interessato, con invito a sottoporsi alla revisione entro 30 giorni.

Se tuttavia il conducente non ottempera al suddetto obbligo, la stessa motorizzazione, con ulteriore provvedimento, dispone la sospensione della patente a tempo indeterminato.

Per chi non rispetta tale altra inibizione scatta poi la sanzione di cui all'art. 128 comma 2 Codice della Strada, ovvero, la revoca definitiva della licenza ed una multa di 164 euro.

La stessa sanzione si applica – precisa il Viminale con circolare n. 300/a/3953/16/109/55 del primo giugno 2016 – anche alle ulteriori ipotesi di cui all'art. 128 Codice della Strada, ovvero conseguenti a revisione della patente per motivi tecnici o di salute dell’autista. In tali casi, tuttavia, la circolazione sarà interdetta immediatamente, senza ulteriori avvisi.

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