Patent box, la detassazione estera delle royalties riduce il beneficio

Pubblicato il 30 maggio 2019

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del credito d’imposta estero, in base alle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali, relativamente ad un flusso di royalties detassate per effetto dell’esercizio dell’opzione per il regime del “patent box”.

Lo fa con il principio di diritto n. 15 del 29 maggio 2019, con il quale si esamina il caso di una società italiana che percepisce royalties su un bene immateriale per il quale ha optato per la misura agevolativa del patent box; mentre il licenziatario è residente negli Stati Uniti e assoggetta a ritenuta alla fonte le royalties in uscita verso l'Italia.

Si chiede se debba calcolarsi il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero in base alle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Stati Uniti, senza applicare la limitazione di cui all’articolo 165, comma 10 del TUIR, secondo cui “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente".

Patente box, royalties detassate all’estero non concorrono al reddito complessivo imponibile

L’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto n. 15/2019, evidenzia come la normativa convenzionale, così come quella nazionale, abbiano voluto contrastare il fenomeno della doppia imposizione internazionale mediante il riconoscimento di un credito d’imposta da portare a riduzione delle imposte sui redditi dovute in Italia.

In particolare, secondo il disposto dell’articolo 165, comma 1, del TUIR, il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia (nei limiti della quota di imposta italiana, corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo).

In virtù della suddetta coincidenza tra le due normative, il concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia costituisce un requisito necessario ai fini della successiva detrazione dall’imposta italiana dell’imposta pagata all’estero nei limiti della maximum deduction. Invece, la mancata “inclusione” del reddito estero nel reddito imponibile in Italia comporta l’impossibilità di procedere alla determinazione del credito d’imposta.

Conclude il principio di diritto che tale regola vale - per coerenza - anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile e, quindi, anche nel caso di detassazione di una parte del reddito estero per effetto dell’applicazione dell’istituto del patent box.

Ritiene, infatti, l’Agenzia che, in tali ipotesi, la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integra le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all’estero.

Di conseguenza, la detassazione delle royalties derivanti dalla concessione in licenza di un bene immateriale a una società americana fa venir meno, per l'impresa italiana, la condizione del concorso del ricavo estero al reddito complessivo.

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