Tra proposte di rinvio e ufficiali smentite, l’atteso regolamento della patente a crediti in edilizia approda in Gazzetta Ufficiale e non mancano le novità.
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 ed entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Dalla stessa data decorre, a tutela della sicurezza sul lavoro, l’obbligo di possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (articolo 29, comma 19, lettera a), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, cd decreto PNRR).
Il decreto n. 221 del 2024, su cui si era da ultimo espresso il Consiglio di Stato (parere n. 01090/2024), individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, dettaglia il meccanismo di attribuzione dei crediti nonché dispone sul provvedimento di sospensione cautelare della patente, introducendo peraltro un nuovo adempimento.
Di cosa si tratta?
Vediamolo di seguito. Ma prima è necessario fare un passo indietro e tornare sul funzionamento della patente a crediti e sui nuovi flussi procedurali.
Attualmente circoscritto al settore edile (cantieri temporanei o mobili), il nuovo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti denominato “patente a crediti” con ogni probabilità verrà esteso anche ad altri settori individuati con decreto.
Obbligati al possesso della patente a crediti sono imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con esclusione:
Il primo passo per il rilascio della patente a crediti è la presentazione della domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a cui si accede previa autenticazione.
La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore o da un professionista appositamente delegato.
Il richiedente è tenuto a inserire tutte le informazioni nonché i documenti richiesti, atti a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
Requisito |
Obbligatorietà |
Documentazione |
Iscrizione alla Camera di Commercio |
SI, in tutti i casi |
Autocertificazione |
Adempimento degli obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro |
SI, in tutti i casi |
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà |
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido. |
SI, in tutti i casi |
Autocertificazione |
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) |
Nei casi previsti dalla normativa vigente |
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà |
Certificazione di regolarità fiscale (DURF) |
Nei casi previsti dalla normativa vigente |
Autocertificazione |
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) |
Nei casi previsti dalla normativa vigente. |
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà |
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, viene rilasciata, sul portale dell’INL, la patente in formato digitale
Lo svolgimento delle attività è comunque consentito in attesa del rilascio della patente, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
ATTENZIONE: In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Come accennato in premessa, il regolamento (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132) introduce un nuovo obbligo a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligati e dei professionisti incaricati.
Viene infatti previsto che gli stessi soggetti informino della presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonchè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito della domanda.
La patente a crediti è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, a cui possono aggiungersi ulteriori 70 crediti, fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
È possibile guadagnare crediti aggiuntivi nel seguente modo:
NOTA BENE: Tali crediti sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione, in via telematica, della relativa documentazione.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.
Nel caso in cui siano contestate una o più violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente (Allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) il punteggio della patente subisce decurtazioni per le violazioni indicate nel citato Allegato I-bis, correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Il legislatore espressamente definisce "provvedimenti definitivi" le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
Nel caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è possibile recuperare i crediti fino a 15 crediti persi se vengono effettuate azioni correttive, come formazione aggiuntiva o investimenti in sicurezza, previa valutazione da parte di una Commissione territoriale.
Infine, un’attenzione particolare va dedicata al provvedimento cautelare di sospensione della patente.
Il provvedimento, dispone il decreto n. 221 del 2024, è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente:
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".