Patente a crediti: dal 1° ottobre 2024 nuove regole per accedere ai cantieri

Pubblicato il 03 ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 sono pienamente operativi i nuovi obblighi sulla c.d. patente a crediti.

Entrano infatti in vigore le nuove regole per imprese e lavoratori autonomi per l’accesso ai cantieri temporanei o mobili nei quali vengono svolte attività edili, così come previsto dall’art. 29, comma 19, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha sostituito l’art. 27, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I diversi profili applicativi della misura sono stato oggetto del decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, e le prime indicazioni amministrative sono state fornite dall’INL con la circolare 23 settembre 2024, n. 4.

In fase di prima applicazione della misura, il rilascio della patente, in formato digitale, potrà essere richiesto dalle aziende interessate dal 1° ottobre ed entro il 31 ottobre 2024, tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per evitare un sovraccarico di richieste derivanti dalla tempestiva decorrenza delle nuove disposizioni, dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, le imprese interessate potranno attestare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della patente a crediti mediante invio di una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva all’indirizzo PEC dedicato.

Dal 1° novembre 2024, invece, non sarà più possibile operare in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Naturalmente, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito, salvo casi eccezionali, lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Imprese e soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 27, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

In applicazione del tenore letterale della norma, come confermato anche dalla circolare INL 23 settembre 2024, n. 4, sono obbligati a richiedere il rilascio della patente tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che, pur non esercitando attività tipicamente edili o di ingegneria civile, accedono fisicamente in cantieri temporanei o mobili, dovendosi ritenere applicabile la disciplina in trattazione anche a quelle imprese di supporto alla realizzazione dell’opera quali, a titolo esemplificativo, le imprese di pulizia, manutenzione, installazione, controllo del cantiere, installazioni di strutture, infissi e quant’altro.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per cantieri temporanei o mobili si intende qualsivoglia cantiere edile o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del medesimo decreto. Rientrano, dunque, nel campo di applicazione:

Per espressa esclusione legislativa, la disciplina inerente alla patente a crediti non si applica ai soggetti che effettuano mere forniture (es. fornitura di infissi e/o serramenti senza posa in opera; fornitura di piastrelle senza posa in opera; etc.) o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri, etc.).

Sono, altresì, escluse dall’ambito di applicazione della misura le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

NOTA BENE: Come anticipato, i nuovi obblighi decorrono dal 1° ottobre 2024. Sul punto, specie per le imprese di supporto alla realizzazione di opere e lavori previsti dall’allegato X, decreto legislativo n. 81/2008, appare opportuno evidenziare che:

Pertanto, i soggetti interessati che non stanno operando in nessun cantiere non sono tenuti ad alcun nuovo adempimento. Ciò, naturalmente, fintantoché non si programmi l’esecuzione di lavori presso cantieri temporanei o mobili ex art. 89, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 81/2008.

Le nuove disposizioni sono, altresì, applicabili anche alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non siano stabiliti nel territorio nazionale. In particolare:

Requisiti per il rilascio della patente

Ai fini del rilascio della patente digitale di cui all’art. 27, comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la domanda deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I requisiti utili al rilascio sono i seguenti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei predetti requisiti è oggetto di apposita autocertificazione/dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, conseguentemente, eventuali falsità in una o più autocertificazioni/dichiarazioni può comportare la comminazione della sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

 

Art. 46 – DPR 445/2000

Autocertificazione

Art. 47 – DPR 445/2000

Dichiarazione sostitutiva

Iscrizione CCIAA

X

 

Obblighi formativi D.lgs. n. 81/2008, ove previsti

 

X

DURC valido

X

 

DVR valido, ove previsto

 

X

DURF valido, ove previsto

X

 

Designazione RSPP, ove previsto

 

X

Non tutti i requisiti, però, sono applicabili a tutte le tipologie di imprese, dovendosi operare una netta distinzione tra coloro che occupano lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi.

Specificatamente nelle ipotesi in cui siano presenti esclusivamente soci di società, familiari o lavoratori autonomi/artigiani non sarà necessaria la dichiarazione sostitutiva inerente al possesso di un DVR valido ovvero o alla designazione dell’RSPP.

Per quanto concerne la formazione in materia di sicurezza, questa dovrà essere, invece, dichiarata solo qualora vi siano obblighi specifici derivanti dai rischi propri delle attività svolte ovvero da obblighi previsti da norme speciali.

NOTA BENE: Per quanto attiene il possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, decreto legislativo n. 241/1997 (c.d. DURF), il legislatore ha specificato che è necessario “nei casi previsti dalla normativa vigente”. Al riguardo, sebbene la norma non citi espressamente il comma 1 del medesimo art. 17-bis, nel silenzio della circolare amministrativa, si ritiene che l’obbligo in argomento riguardi esclusivamente le imprese che compiano opere e servizi, in forza di contratti di appalto, subappalto o affidamento, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, per importi superiori annui a 200.000. In mancanza dei suddetti presupposti il richiedente non avrà l’obbligo di comprovare il possesso del DURF (parere conforme su Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 27 settembre 2024).

Tempistiche e modalità di rilascio della patente

Per il rilascio della patente sarà necessario inoltrare la domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accedendo tramite SPID personale o CIE.

La domanda potrà essere presentata dal legale rappresentante/lavoratore autonomo dell’impresa, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1, legge n. 12/1979.

NOTA BENE: Nel caso in cui la domanda sia presentata tramite i soggetti delegati, questi ultimi saranno tenuti a munirsi di dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante ovvero dal lavoratore autonomo, relativamente alla sussistenza dei requisiti esplicitati al paragrafo precedente. Tali dichiarazioni potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come anticipato, nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo i casi in cui vi sia una diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato, concernente le ipotesi in cui l’amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

ATTENZIONE: In fase di prima applicazione della norma, dalla data di pubblicazione della circolare INL 23 settembre 2024 e sino alla data del 31 ottobre 2024, sarà possibile trasmettere all’indirizzo PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti. L’invio della suddetta PEC, il cui allegato da utilizzare si riporta di seguito, consentirà alle imprese di poter svolgere l’attività lavorativa all’interno dei cantieri oggetto della nuova disciplina e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente entro la successiva data del 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, divenendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite portale.

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________

nata/o a _________________________________________ (____) il ___________________

in qualità di:

  1. legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
  1. autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____________________

Data _______________________

IL DICHIARANTE

_______________________________________

Si noti, infine, che il momento in cui assume rilevanza il possesso dei requisiti è quello in cui il richiedente ha effettuato effettua la richiesta o, se precedente, la data di sottoscrizione dell’autocertificazione.

A mente dell’art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, le imprese che richiedono il rilascio della patente devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro il termine di 5 giorni.

In caso di dichiarazioni non veritiere, la patente sarà revocata. In tal caso, una nuova domanda di rilascio potrà essere presentata decorsi dodici mesi dalla revoca.

Contenuti della patente

La patente, ai sensi dell’art. 2, decreto ministeriale n. 132/2024, conterrà le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. data di rilascio e numero della patente;
  4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  7. esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

I dati della patente sono disponibili ai titolari della patente stessa ed ai loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai rappresentanti dei lavorati per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, d. lgs. n. 81/2008, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili.

Meccanismo di funzionamento dei crediti

Al rilascio, la patente è dotata di un punteggio iniziale non inferiore a 30 crediti, che possono essere incrementati sino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri di cui all’art. 5, decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.

L’attribuzione di ulteriori crediti avviene in funzione dei seguenti parametri:

Caratteristica

Requisito

Incremento crediti

Storicità (non cumulabili tra loro)

“Anzianità” di iscrizione presso la CCIAA, al momento del rilascio della patente, da 5 a 10 anni.

+ 3

“Anzianità” di iscrizione presso la CCIAA, al momento del rilascio della patente, da 11 a 15 anni.

+ 5

“Anzianità” di iscrizione presso la CCIAA, al momento del rilascio della patente, da 16 a 20 anni.

+ 8

“Anzianità” di iscrizione presso la CCIAA, al momento del rilascio della patente, oltre 20 anni.

+ 10

Mancanza di provvedimenti di decurtazione

(Max. 20 crediti)

Mancanza di provvedimenti di decurtazione. In caso di contestazioni di violazioni di cui all’Allegato I-bis, d. lgs n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva dell’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato da organismi paritetici di cui all’art. 51, d.lgs. n. 81/2008.

La contestazione di violazioni di cui al citato Allegato I-bis, determina la sospensione dell’incremento per un periodo di tre anni.

+ 1 per ogni biennio successivo al rilascio

Attività, investimenti o formazione su salute e sicurezza

(Max 30 crediti)

Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.

+ 5

Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico di cui all’art. 51, d. lgs. n. 81/2008, e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.

+ 4

Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008.

+ 6

Formazione ulteriore di cui al precedente requisito, laddove coinvolga almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

+ 8

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.

+ 3

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del d. lgs. n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.

+ 1

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.

+ 3

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro.

+ 6

Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 81/2008.

+ 3

Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.

+ 2

Attività, investimenti e formazione

(Max 10 crediti)

Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

+ 1

Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

+ 2

Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

+ 4

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.

+ 2

Possesso della certificazione SOA di classifica I.

+ 1

Possesso della certificazione SOA di classifica II.

+ 2

Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

+ 2

Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del d. lgs. n. 81/2008, con esito positivo.

+ 2

Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

+ 2

Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.

+ 2

Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del d.lgs. n. 36/2023.

+ 2

Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’art. 6, l. n. 142/2001

+ 2

Di converso, comportano la decurtazione del punteggio della patente le seguenti fattispecie risultanti da provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi:

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3

Omessi formazione e addestramento

2

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza

3

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

2

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2

Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

1

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28

3

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2

Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi

3

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

1

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

1

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

2

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

3

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23

1

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni

5

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

8

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro

15

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

20

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

10

Se, nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la sanzione più grave.

I provvedimenti utili alla decurtazione del punteggio dovranno riguardare condotte illecite poste in essere dal 1° ottobre 2024.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, facendo salve le ipotesi in cui debbano completarsi le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente ovvero con patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque nella misura non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida ex art. 301-bis, decreto legislativo n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

ATTENZIONE: L’obbligo di verifica della patente è anche in capo all’impresa committente o al responsabile dei lavori. Ai sensi dell’art. 157, TUSL, infatti, laddove tali soggetti non verifichino il possesso della patente, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132

INL – Circolare 23 settembre 2024, n. 4

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