Porta la data del 30 luglio 2019, il provvedimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate con cui vengono definite le regole di accesso al nuovo regime del Patent box.
Il provvedimento n. prot. 658445/2019 attua l’articolo 4 del Decreto crescita, allo scopo di consentire ai soggetti titolari di reddito di impresa di cui all’articolo 1, comma 37, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 di beneficiare della determinazione diretta del reddito agevolabile, nell’ambito del regime opzionale agevolativo del cosiddetto Patent box.
Tale documento di parassi tiene conto delle osservazioni formulate dagli operatori economici, dagli ordini professionali e dagli esperti nel corso della consultazione pubblica avviata lo scorso 17 luglio.
Il Decreto crescita n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, all’articolo 4 dispone che i soggetti titolari del reddito d’impresa possono scegliere, in alternativa alla procedura del ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla determinazione in idonea documentazione da predisporre secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Dunque, a parte il caso di utilizzo diretto del bene immateriale per il quale la procedura di ruling è prevista obbligatoriamente, viene ora concessa al contribuente, che sia dotato di idonea documentazione, la facoltà di autoliquidare il beneficio, senza necessità del contraddittorio preventivo con l’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento di ieri sancisce le regole per ciò che concerne, in primo luogo, l’esercizio dell’opzione e la documentazione obbligatoria da fornire.
Specifica il provvedimento n. prot. 658445/2019 che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
A seguito dell’esercizio dell’opzione, il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
Possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile i soggetti beneficiari, inclusi coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box, in alternativa al rinnovo dello stesso, oltre che i soggetti che abbiano in corso, alla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019, una procedura di Patent box.
Nel provvedimento del 30 luglio, l’Agenzia indica quali sono le informazioni e gli elementi che devono essere riportati nella cosiddetta “documentazione idonea”.
Si specifica che essa è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B.
Tale documentazione idonea è da considerarsi obbligatoria per chi si avvale del Patent box senza ruling, tanto che la sua mancata predisposizione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
Inoltre, la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma elettronica e marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In mancanza, si decade dall’agevolazione come in caso di mancata redazione.
Infine, la suddetta documentazione deve essere redatta per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento.
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