Patent box, nuove modalità di fruizione. Chiarimenti

Pubblicato il 30 ottobre 2020

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del Patent box, prima, dall’articolo 4 del Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) e, poi, dal provvedimento agenziale del 30 luglio 2019 n 658445, con il quale sono state emanate le disposizioni attuative della nuova noma, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la recente circolare n. 28/E/2020 a fornire chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione del regime opzionale agevolativo.

Il nuovo documento di prassi, datato 29 ottobre, tiene conto anche dei quesiti e dei contributi pervenuti da rappresentanti di Associazioni di categoria, professionisti ed esperti a seguito della consultazione pubblica a cui era stata sottoposta la circolare lo scorso mese di febbraio.

Nello specifico, vengono offerti molteplici chiarimenti circa:

Patent box, novità Dl Crescita

Il regime di tassazione Patent box prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali relativi ad attività di ricerca e sviluppo svolta dal contribuente.

Si ricorda brevemente che il Decreto Crescita (art. 4) ha revisionato la disciplina vigente in materia di Patent box, prevedendo una generale facoltà di “autoliquidazione” del relativo beneficio e, quindi, la possibilità da parte del contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante (cosiddetto regime di autoliquidazione OD (oneri documentali)).

Lo scopo della norma è quello di consentire al contribuente la più facile fruizione del regime agevolato, ponendolo in condizione, a prescindere dalle modalità di utilizzo del bene immateriale, di liquidare autonomamente il beneficio, rinviando il momento di confronto con il Fisco alla successiva fase di controllo.

È previsto, inoltre, un meccanismo premiale che introduce un’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele, in caso di rettifica del reddito agevolabile in sede di controllo, purché il corredo informativo predisposto superi il vaglio del giudizio di idoneità previsto dalla norma.

La novità introdotta dal Decreto Crescita consiste nel fatto che nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione della documentazione, come definita nel provvedimento citato, costituisce una condizione per l’accesso al nuovo Regime di autoliquidazione OD, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità sulla stessa.

Pertanto, al contribuente che utilizza direttamente il bene immateriale viene offerta la possibilità di scegliere una modalità alternativa di fruizione dell’agevolazione, tramite l’opzione per il regime di autoliquidazione OD, che si differenzia, per condizioni ed effetti, dalle ipotesi di autoliquidazione già previste dalla disciplina Patent box. Ne consegue che il nuovo regime completa ma non assorbe la disciplina in materia di Patent box.

Rimane ferma la possibilità di fruizione frazionata del beneficio nell’arco temporale di tre anni, nel caso di utilizzo diretto del bene agevolabile. Diversamente, nelle ipotesi di utilizzo indiretto del bene agevolabile e di realizzo delle relative plusvalenze, la fruizione del beneficio avviene integralmente nell’anno.

Patent box, ambito soggettivo

Possono accedere al nuovo regime i soggetti beneficiari che abbiano esercitato un’opzione Patent box (PB), per l’utilizzo diretto del bene immateriale, valida per il periodo di imposta per il quale intendano fruire del Regime di autoliquidazione OD.

La sussistenza di una valida opzione PB costituisce, pertanto, un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD (opzione annuale per il Regime di autoliquidazione OD).

Nella circolare n. 28/E/2020 vengono fornite indicazioni operative proprio sul rapporto tra l'opzione Patent box e l'opzione di autoliquidazione.

Specifica l’Agenzia che le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata:

Inoltre, la sussistenza di un’opzione PB è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo di Patent box; di contro, la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del Regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti.

L’opzione OD va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.

Infine, si precisa che tra i destinatari del nuovo regime vi sono anche coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box e non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza. In tali ipotesi il contribuente potrà, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, esercitare l’opzione per il Regime di autoliquidazione OD.

Rinuncia alle procedure di Patent box

Indicazioni operative vengono rese anche in merito alle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del Dl Crescita.

E’ precisato che coloro che hanno un ruling in corso possono transitare al regime fai-da-te (autoliquidazione) purché non sia ancora stato conclusa la procedura, né sia stato adottato un provvedimento di chiusura del ruling per mancato accordo.

La condizione per accedere all’autoliquidazione OD, per periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del Dl Crescita, è costituita proprio dalla sussistenza di una procedura di Patent box pendente.

Pertanto, il contribuente che voglia rinunciare al ruling e passare all’autoliquidazione deve darne comunicazione entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019, o entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva, tramite Pec o raccomandata a/r indirizzata all'ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell'istanza.

L'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling deve essere effettuata, dunque, entro il prossimo 30 novembre, mediante Pec o raccomandata all’Ufficio presso cui è in corso la procedura.

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