Posto in consultazione pubblica dall’Agenzia delle Entrate lo schema di provvedimento che recepisce le novità in tema di Patent box, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto crescita. Operatori economici, ordini professionali ed esperti potranno inviare le loro osservazioni fino al 24 luglio 2019 all’indirizzo mail dc.gc.accordi@agenziaentrate.it.
Lo si apprende da un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2019.
La bozza del documento illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile (art. 4, Dl n. 34/2019), in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).
Si ricorda che l’intento del legislatore è stato quello di rendere più semplice la fruizione dei benefici legati al Patent box. L’articolo 4, infatti, ha modificato la procedura di accesso all'agevolazione sulla proprietà intellettuale (Patent box): a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto crescita, i contribuenti interessati possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare autonomamente e direttamente in dichiarazione il reddito oggetto dell'agevolazione.
Dunque, il bonus viene determinato in via autonoma dal contribuente che lo riporta direttamente in dichiarazione, senza più necessità di un ruling preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Inoltre, se dovessero emergere degli errori, qualora siano documentati, questi possono essere corretti senza sanzioni.
La prima novità che emerge dalla lettura dello schema del provvedimento agenziale, rispetto alla disciplina previgente del Patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, Legge n. 190/2014 e successive modificazioni) riguarda proprio la procedura di ingresso al regime agevolato.
Per eliminare le complicazioni collegate alla stipula di accordi preventivi, infatti, l’ingresso al regime può avvenire, ora, in maniera diretta da parte dei titolari di reddito di impresa. Questi ultimi, infatti, optando per il regime Patent box, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare autonomamente e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile.
I soggetti interessati al regime agevolato devono indicare le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio in “idonea documentazione” predisposta appunto da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La “versione in consultazione pubblica” del provvedimento indica, quindi, in maniera analitica, la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Si tratta di un documento suddiviso in due sezioni, in cui devono essere riportate sia le informazioni relative al periodo dell’agevolazione che quelle relative al metodo adottato per il calcolo.
E’ previsto, poi, l’obbligo per il contribuente che possiede la documentazione ad hoc di darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale lo stesso beneficia dell’agevolazione.
In caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria, secondo il provvedimento in consultazione, l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
L’opzione è irrevocabile, ma rinnovabile e ha durata annuale.
La variazione in diminuzione, poi, precisa il provvedimento, dovrà essere ripartita su tre anni in tre quote di pari importo.
In base a quanto previsto da Decreto crescita, i soggetti che hanno attivato una procedura di Patent box non ancora conclusa possono optare per la nuova modalità di accesso al beneficio dopo aver comunicato - via Pec o con raccomandata a/r indirizzata all’ufficio presso il quale è pendente la vecchia procedura - la volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.
La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
Qualora emergesse l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'Agenzia, le stesse dovranno essere fornite entro sette giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.
Infine, va segnalato che resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del Patent box di accedere al regime premiale sanzionatorio, con la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere indicato il possesso della “idonea documentazione” per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché la dichiarazione venga presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.
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