Patent box Calcolo 150 giorni per l'integrativa

Pubblicato il 28 giugno 2016

L'agevolazione Patent box è nel pieno della sua attuazione e mentre molte società stanno preparando le istanze di ruling per accedere al beneficio fiscale a partire dal 2016 e quelle che avevano già presentate le istanze a fine 2015 stanno ricevendo le dichiarazioni di ammissibilità/rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, la stessa Agenzia è intervenuta con nuove precisazioni sul regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli.

Il chiarimento fornito con il provvedimento n. 101754 del 27 giugno 2016 a firma del direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi, riguarda ora i tempi per la presentazione della documentazione integrativa.

Dubbi sulla scadenza dei termini per la trasmissione dell'integrativa

Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità 190/2014 e al successivo decreto ministeriale 30 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 154278 del 1° dicembre 2015, ha stabilito le modalità e i termini della procedura, prevedendo che la documentazione integrativa poteva essere presenta entro 120 giorni “dalla presentazione dell'istanza”.

Con un successivo intervento, il provvedimento n. 2016/43572, per agevolare i contribuenti in questa prima fase di applicazione del Patent box, è stata concessa una proroga di 30 giorni limitatamente alle istanze presentate dal 1° dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016.

Così, in totale sono stati concessi 150 giorni per assicurare un tempo adeguato per predisporre e presentare la documentazione integrativa obbligatoria. Nella circolare 11/E del 7 aprile 2016 è stato, inoltre, chiarito che la mancata presentazione della documentazione integrativa entro i termini previsti, determina la decadenza della domanda.

Da quando decorrono i 150 giorni?

Al fine di non pregiudicare l'accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che hanno mal interpretato, in buona fede, le disposizioni dei precedenti provvedimenti agenziali – tenuto conto che in molte disposizioni normative i termini da cui si fanno decorrere gli adempimenti iniziano da una data fissa – il provvedimento n. 101754/2016 specifica che “i termini entro cui può essere presentata la documentazione integrativa decorrono dal 31 dicembre 2015 in luogo della data di presentazione dell'istanza, limitatamente alla prima fase di applicazione dell'istituto”.

Il senso della nuova disposizione, anche se non esplicitamente affermato, dovrebbe essere che la nuova tempistica debba coinvolgere tutti i contribuenti che hanno presentato l'istanza di ruling dal 1° dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2015: per questi soggetti, infatti, il termine di 150 giorni per produrre la documentazione integrativa scadeva il 30 maggio 2016, a prescindere dalla data di presentazione effettiva.

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