Partite Iva “apri e chiudi”, sanzioni previste dalla Manovra 2023

Pubblicato il 06 dicembre 2022

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad introdurre disposizioni per evitare l’utilizzo di nuove partite Iva, da parte di soggetti con profili di rischio, dirette alla realizzazione di frodi fiscali. Tra le misure presenti, nella legge di bilancio 2023, per contrastare l’evasione fiscale si segnala l’inasprimento dei controlli in sede di apertura della partita Iva per combattere il fenomeno delle “partite IVA apri e chiudi”, posto in essere da soggetti irrintracciabili o nullatenenti.

Ad occuparsene è l’articolo 36 della bozza da ultimo presentata al Parlamento, che va a modificare l’articolo 35 del Decreto Iva (Dpr n. 633/1972).

Il fenomeno in discorso si attua attraverso la costituzione di ditte individuali o Srls, caratterizzata da brevi periodi di operatività e tendente a violare gli obblighi fiscali e contributivi, senza possibilità di poter procedere con la riscossione.

Partite Iva "apri e chiudi": cessazione stabilita dalle Entrate

In particolare, il nuovo art. 35, comma 15bis1, stabilisce che l’AE dovrà eseguire analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva: potrà invitare il richiedente a presentarsi in ufficio per esibire documentazione contabile o altra documentazione a riprova dell’attività esercitata. Se la documentazione risulta insufficiente o il contribuente non si presenta, l’Agenzia delle Entrate chiuderà la partita Iva del soggetto.

Al comma 15bis2 si dispone che ove la chiusura della partita Iva sia avvenuta a causa di quanto sopra esposto, la nuova richiesta di riapertura dovrà essere accompagnata da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Dunque, la polizza ha la funzione di garanzia di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di chiusura.

Ma c’è di più: il destinatario del provvedimento di chiusura della partita Iva sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro; responsabile in solido sarà anche l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività, nei casi di dolo o colpa grave.

Si rimane in attesa, pertanto, dei provvedimenti agenziali che attuino quanto sopra stabilito.

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