Resta fisso al 6% (articolo 8 della legge n. 388/2000) il limite massimo d'utilizzo del "vecchio" credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, nonostante il Cipe, per il 2004 e per il 2005, abbia stanziato le risorse per l'aumento al 39% della percentuale di spendibilità del beneficio maturato. Il motivo dell'assestamento a quella percentuale sarebbero banali ritardi burocratici.
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