Partecipazioni negoziate AIM: no a rivalutazione, recupero sostitutiva

Pubblicato il 03 settembre 2020

Il sistema multilaterale di negoziazione AIM è da ricondurre ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non è possibile procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate. Per l’eventuale erronea rivalutazione il versamento della sostitutiva può essere recuperato.

L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 308 del 3 settembre 2020, ricorda che la delibera Consob n. 20218 bis del 13 dicembre 2017, ha disposto la registrazione, ex art. 69, comma 1, del TUF, del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana S.p.A., come mercato di crescita per le PMI, con effetti alla data del 3 gennaio 2018.

Pertanto, tale sistema multilaterale di negoziazione deve necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non è possibile procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate, in quanto manca il requisito oggettivo previsto dalla norma.

La possibilità è prevista, spiega l’Agenzia, esclusivamente per i titoli, le quote e i diritti non negoziati in mercati regolamentati.

Recupero da parte dell'Istante delle imposte sostitutive versate

Il contribuente che, pur non potendo per mancanza del requisito oggettivo, si è avvalso della possibilità di rideterminare il valore delle quote detenute ha diritto al rimborso della sostitutiva presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell'imposta non dovuta.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la plusvalenza realizzata dall'Istante è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura del 26% (articolo 5, comma 2, del Dlgs 21 novembre 1997, n. 461), che andrà esposta nel quadro RT del Modello Redditi - Persone Fisiche 2020 (relativo al periodo d'imposta 2019).

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