Part time: sì al licenziamento per mancata frequenza di corso di formazione

Pubblicato il 18 luglio 2023

E' legittimo il licenziamento del dipendente part time che non intende frequentare un corso di formazione sulla sicurezza nell'orario di lavoro supplementare: questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023.

Vediamo i termini della questione.

Obbligo di formazione

Un lavoratore part time è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dato dall'impossibilità, per l'azienda, avvalersi della sua prestazione lavorativa poiché aveva rifiutato di completare il corso di formazione sulla sicurezza di lavoro per sei volte, anche in orari concordati tra le parti

Il ricorso contro il licenziamento, nel quale si lamentavano elementi di ritorsione, veniva accolto dal tribunale e respinto invece dalla Corte di appello.

Il dipendente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza sostenendo che la formazione dei lavoratori debba essere effettuata durante l'orario di lavoro che, nel caso concreto, prevedeva lo svolgimento  di venti ore settimanali su cinque giorni alla settimana, dalle ore 6.00 alle ore 10; inoltre, aggiungeva i ricorrente, il d. Igs. n. 81/2015 regola con rigore anche il ricorso al lavoro supplementare.

Costituiva quindi onere della società, sempre secondo il lavoratore, dimostrare l'impossibilità di effettuare dei corsi di formazione in orario corrispondente all'orario di lavoro e l'intollerabilità della mancata ammissione al lavoro per non avere il dipendente completato il prescritto iter formativo, a fronte di una società con migliaia di lavoratori, rispetto alle mansioni semplici di pulitore quale erano quelle cui era adibitol ricorrente.

La decisione della Cassazione 

Secondo la Cassazione il licenziamento è invece legittimo.

Il collegio ha infatti ritenuto che con la dizione orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ci si riferisce a "qualsiasi periodo in cui il  lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", il che può avvenire anche in caso di attività prestata in orario eccedente a quello ordinario o  "normale". 

Inoltre, sottolineano gli ermellini, la ratio di tutela del bene "sicurezza" e del bene "salute" sui luoghi di lavoro rende indispensabile la formazione del dipendente per prevenire rischi per la sicurezza e la salute dell'intera comunità, per cui sarebbe irragionevole una lettura rigida della normativa quale quella presentata dal lavoratore.

Nozione di orario di lavoro

Per quanto in argomento, qiuindi, l' espressione "orario di lavoro" è comprensiva di prestazioni al di fuori dell'orario di  lavoro ordinario, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato per i lavoratori a tempo parziale.

Per questi motivi la Suprema corte conferma la sentenza di merito sulla legittimità del licenziamento comminato al lavoratore.

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