La Corte di cassazione ha riconosciuto al lavoratore con part-time verticale ciclico il diritto al pieno accredito della contribuzione, come per il tempo pieno, ai fini dell’anzianità contributiva.
I giudici si sono trovati a dare soluzione al ricorso presentato da un lavoratore avverso la pronuncia della Corte territoriale che non ha ritenuto che la contribuzione versata per i periodi lavorati in part time verticale andasse distribuita nell'arco dell'intero anno lavorativo.
Con sentenza n. 22936 del 10 novembre 2016 è stato ricordato che la questione è se i contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anche se versati su prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.
In merito, la Corte di giustizia europea del 10 giugno 2010 ha affermato che, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non è possibile escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, poiché ciò discende dal fatto che, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro non si interrompe nei periodi di sosta: infatti a tali lavoratori non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione né l'indennità di malattia.
In sostanza, qualora si ammettesse che l'ammontare dei contributi, nel caso in esame, non debba essere distribuito sull’intero anno lavorativo si creerebbe una disparità di trattamento tra il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale e quello a tempo pieno, posto che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che non godono di alcuna prestazione previdenziale, non sarebbe nemmeno utili ai fini dell'anzianità contributiva.
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