L’inps – messaggio 9538/2006, che dirama il manuale con i casi tipo per la risoluzione dei ricorsi in merito alle prestazioni spettanti ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps - fornisce una precisazione sulle prestazioni per gli iscritti alla gestione separata: i parasubordinati hanno diritto all’indennità di malattia fino ad un anno dopo la fine della collaborazione. Il diritto alla prestazione spetta, quindi, anche se non s’è più iscritti alla gestione separata Inps. Per ottenere l’indennità di malattia, i lavoratori parasubordinati devono:
- possedere un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all’Inps;
- avere un accredito contributivo pari almeno a tre mensilità;
- essere affetti da una malattia che comporti un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale o presso strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.
L’indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare ed è pari ad una percentuale del massimale contributivo valido nell’anno in cui il ricovero ha avuto inizio. In particolare, essa è pari a: 8% del massimale contributivo, se risultano accreditate sino a quattro mensilità di contributi; 12% del massimale contributivo, se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi; 16% del massimale contributivo, se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi.
La prestazione è ottenibile dietro domanda all’Inps entro 180 giorni dalla data di dimissioni dalla struttura ospedaliera.
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