Pagare il mutuo non vale come obbligazione di mantenimento

Pubblicato il 15 aprile 2019

L’accollo delle spese concernenti il mutuo gravante sulla casa coniugale non è assolutamente qualificabile come adempimento dell’obbligazione di mantenimento imposto dal giudice al coniuge obbligato.

Versare solo le rate del mutuo, quindi, non basta, esponendo comunque il genitore obbligato che non versi l’assegno di mantenimento e non partecipi alle spese straordinarie in favore dei figli, a dover rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

E’ quanto confermato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 16138 del 12 aprile 2019, di rigetto delle doglianze sollevate da un padre per contestare l’integrazione del reato di cui all’articolo 570 – bis del Codice penale, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Nel caso esaminato – si legge, altresì, nella decisione – l’imputato non aveva nemmeno dimostrato l’impossibilità oggettiva di assolvere l’obbligazione de quibus quando, per costante indirizzo giurisprudenzale, sarebbe stato suo onere quello di allegare gli elementi dai quali potesse desumersi detta impossibilità; e questo, per fare in modo che la condotta potesse ritenersi scriminata.

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