I richiedenti asilo non sfuggono alle norme che obbligano i datori di lavoro a retribuire i dipendenti con mezzi tracciati, a decorrere dal 1° luglio 2018 (art. 1, co. 910, lett. da a) a d) della L. n. 205/2017). Per tali soggetti, infatti, è comunque possibile aprire un conto corrente sulla base della sola ricevuta di verbalizzazione della domanda di permesso di soggiorno. Di conseguenza è sanzionabile il datore di lavoro che retribuisca in contanti il richiedente asilo.
Il chiarimento è giunto dall’INL, con la nota n. 5293 del 5 giugno 2019. Al riguardo, il dubbio è sorto in merito alla possibilità di apertura di un conto corrente a nome del richiedente asilo, in quanto sprovvisto di un valido documento di riconoscimento, e quindi dell’obbligo correlato di retribuire quest'ultimo con mezzi tracciati.
Dal 1° luglio 2018, sono entrate in vigore le nuove regole sul divieto di pagamento delle retribuzioni in denaro contante, come stabilito all’art. 1, co. da 910 a 914 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). I soggetti interessati dalla norma sono i datori di lavoro o committenti del settore privato che abbiano assunto direttamente il lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Si ricorda che per “rapporto di lavoro” s’intende: “[…] ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
Quindi, l’obbligo si applica:
Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:
Ma quali sono i mezzi attraverso i quali i datori di lavoro possono retribuire i propri dipendenti? Il comma 910 della legge in commento afferma che la corresponsione della retribuzione può avvenire solo utilizzando i seguenti strumenti:
Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la norma prevede che chi non rispetti uno dei mezzi tracciati in precedenza elencati, rischia una sanzione che va da 1.000 euro a 5.000 euro. Si tratta di una violazione non diffidabile in quanto l’illecito non è materialmente sanabile. Pertanto, l’eventuale contestazione dell’illecito al trasgressore sarà sanzionata nella misura ridotta (ex art. 16 della L. n. 689/1981), pari a 1.667 euro.
Poiché il D.Lgs. n. 231/2007, recante norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevede l’obbligo di identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o ad altri documenti di riconoscimento equipollenti, non era del tutto chiaro come retribuire il soggetto che non può essere identificato dall’istituto bancario.
Per risolvere il dubbio, l’INL richiama la lettera circolare n. 740 del 19 aprile 2019 dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) che ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo. Secondo l’ABI non solo il permesso di soggiorno costituisce un valido documento di riconoscimento, così come previsto dall’art. 1, co. 1, lett. c) del Dpr. n. 445/2000, ma anche la semplice ricevuta di verbalizzazione della domanda di cui all’art. 4, co. 3 del D.Lgs. n. 142/2015. Tale documento, infatti, è munito di fotografia del titolare e, dunque, appare idoneo a consentire l’identificazione personale del richiedente, ai fini dell’apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base.
Pertanto, conclude l’Ispettorato, in attesa di ulteriori approfondimenti richiesti dal Ministero dell’Interno, può ritenersi superato, in senso positivo, il quesito inerente la sanzionabilità del datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite dall’ABI, potranno procedere all’apertura di conto correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio e al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciati.
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