Con il principio di diritto n. 12 del 2 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate affronta la questione del corretto trattamento Iva da applicare alle commissioni pagate alle banche, in relazione ai pagamenti effettuati da clienti presso esercenti con essa convenzionati attraverso moneta elettronica, o di erogazione di contante effettuato presso gli stessi esercizi convenzionati contestualmente all’effettuazione di pagamenti in moneta elettronica.
Si tratta di una precisazione molto utile, visto l’uso sempre più diffuso di strumenti di pagamento elettronici.
Nel principio di diritto n. 12/2019, l’Agenzia specifica che: “le commissioni applicate da una banca agli esercenti con essa convenzionati, in relazione a pagamenti effettuati dai clienti/correntisti con moneta elettronica – tramite una specifica applicazione informatica – sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 1972”.
Le suddette commissioni, infatti, remunerano un servizio prestato dalla banca, che appunto consiste nel trasferimento di fondi (sotto forma di moneta elettronica) tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti.
Per l’Agenzia, dunque, l’esenzione è collegata al ruolo di garanzia e gestione dei pagamenti che la banca assume a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività di acquiring, sulla quale la stessa Agenzia si è già pronunciata con la risoluzione n. 354/E del 2007 (“Prestazioni di servizi telematici che consentono trasferimenti di fondi tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti”).
Secondo le Entrate, la movimentazione di moneta elettronica genera “esposizioni finanziarie a credito o a debito produttive degli effetti propri delle operazioni finanziarie”, assumendone quindi lo stesso status ai fini impositivi.
Analogamente, l’Agenzia ritiene che: “le commissioni versate da una banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi – tramite la summenzionata applicazione informatica – sono esenti da IVA, invece, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del DPR n. 633 del 1972”.
L’esenzione trova fondamento nel fatto che le commissioni pagate dall'istituto di credito “remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante, resa dall'esercente per conto della banca, che integra una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa a operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) del citato articolo 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".