La Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della decisione emessa dal giudice di prime cure, aveva condannato un padre per violazione degli obblighi di assistenza familiare, e, in particolare, per il mancato versamento del mantenimento in favore della ex coniuge e dei figli.
Secondo la Suprema corte – sentenza n. 50295 del 28 novembre 2016 - il “sovvertimento” del giudizio assolutorio di primo grado non era giustificato, nel caso in esame, dalla presenza di elementi di fatto specificamente individuati e valutati in sede di gravame, in quanto il giudice di appello si era limitato a sostituire la propria valutazione a quanto espresso nella prima decisione, fondando il proprio difforme convincimento su dati storici esaminati – precisa la Cassazione - “senza la doverosa considerazione nel loro naturale sviluppo temporale”.
In particolare, è stata ritenuta “non aderente agli elementi di fatto”, la rilevanza che la Corte di secondo grado aveva attribuito all'accettazione da parte dell'imputato, in sede di separazione avvenuta nel 2003, dell'importo per il mantenimento, posto che il suo registrato inadempimento era insorto solo nel 2006, epoca del sopraggiunto fallimento dell'azienda dell'uomo, da valutare in termini di difficoltà oggettiva del medesimo.
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