Condannato l'ex convivente che non versa il mantenimento ai figli

Pubblicato il 13 dicembre 2018

Cassazione: la violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio continua ad essere sanzionata penalmente.

La Corte di cassazione ha confermato la condanna penale impartita ad un padre per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, omettendo di versare l’assegno di mantenimento dovuto.

All’imputato era stato contestato il delitto di cui all’articolo 3 della Legge n. 54/2006 (da ultimo abrogato con Decreto legislativo n. 21/2018).

L’uomo si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, l’inapplicabilità, alla concreta fattispecie, dell’articolo 3 della Legge 54 richiamata, posto che lo stesso non era mai stato coniugato con la madre del minore, beneficiaria dell’assegno di mantenimento.

Cassazione: interpretazione sistematica, costituzionalmente compatibile 

Deduzione, questa, ritenuta infondata dalla Sesta sezione penale della Corte – sentenza n. 55744 del 12 dicembre 2018 – alla luce di una interpretazione sistematica della disposizione di cui all’articolo 570-bis del Codice penale, resa a seguito dell’esame della modifica normativa dell’articolo 570 c.p., intervenuta con il Decreto legislativo n. 21/2018 e, in particolare, con l’introduzione del principio della riserva di codice nel nostro ordinamento penale.

Orbene, secondo la Corte, l’unica lettura coerente e costituzionalmente compatibile e orientata è quella dell’applicazione dell’articolo 570-bis del Codice penale – che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale – anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.

 

 

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