Cassazione: la violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio continua ad essere sanzionata penalmente.
La Corte di cassazione ha confermato la condanna penale impartita ad un padre per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, omettendo di versare l’assegno di mantenimento dovuto.
All’imputato era stato contestato il delitto di cui all’articolo 3 della Legge n. 54/2006 (da ultimo abrogato con Decreto legislativo n. 21/2018).
L’uomo si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, l’inapplicabilità, alla concreta fattispecie, dell’articolo 3 della Legge 54 richiamata, posto che lo stesso non era mai stato coniugato con la madre del minore, beneficiaria dell’assegno di mantenimento.
Deduzione, questa, ritenuta infondata dalla Sesta sezione penale della Corte – sentenza n. 55744 del 12 dicembre 2018 – alla luce di una interpretazione sistematica della disposizione di cui all’articolo 570-bis del Codice penale, resa a seguito dell’esame della modifica normativa dell’articolo 570 c.p., intervenuta con il Decreto legislativo n. 21/2018 e, in particolare, con l’introduzione del principio della riserva di codice nel nostro ordinamento penale.
Orbene, secondo la Corte, l’unica lettura coerente e costituzionalmente compatibile e orientata è quella dell’applicazione dell’articolo 570-bis del Codice penale – che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale – anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
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