Gli articoli 1175 e 1375 del Codice civile - che rispettivamente disciplinano il comportamento secondo correttezza e l’esecuzione di buona fede – obbligano la Pubblica amministrazione a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Così, quando l'amministrazione, nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti, è configurabile un inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.
Detto danno, peraltro, deve essere allegato e provato dalla parte che agisce in giudizio.
E’ questo uno dei principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 26695 del 10 novembre 2017.
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