Con la circolare del 10 febbraio 2023, n. 18, l’Istituto Previdenziale comunica le aliquote contributive per le aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) per l’anno 2023.
Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 prevede che, a partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai OTI e OTD e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si va aggiunto l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva del settore è determinata nella misura complessiva del 29,90% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
L’aliquota contributiva per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva del settore resta fissata nella misura del 32,30% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
A partire dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI è stata estesa anche agli:
Dalla predetta data, le imprese cooperative e i loro consorzi (settore agricoltura) sono obbligate al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338.
Pertanto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo della contribuzione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, laddove ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
La retribuzione deve essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Per l’anno 2023, il calcolo per stabilire la retribuzione minima oraria è il seguente: € 53,98 x 6/39= € 8,30.
Restano invariate le aliquote INAIL per gli operai agricoli dipendenti.
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono così fissati:
Per l’anno 2023, le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura rimangono immutate.
Territori |
Misura dell’agevolazione |
Aliquota da applicare |
Non svantaggiati |
- |
100% |
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) |
75% |
25% |
Svantaggiati |
68% |
32% |
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