Origine doganale dei prodotti, nuovi obblighi dichiarativi

Pubblicato il 06 febbraio 2023

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 2/2023, analizza le modifiche alla disciplina in materia di origine delle merci, apportate dal Regolamento Ue 2334/2022, le quali impattano, a livello operativo, sulle attività degli operatori economici e su quelle delle Strutture territoriali dell’Agenzia. Si è resa, così, necessaria l’emanazione di istruzioni operative.

Origine delle merci, modifiche normative alla disciplina

Nella circolare del 1° febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (di seguito, RE).

IVO: un nuovo adempimento dichiarativo

L’articolo 1 del nuovo Regolamento ha stabilito che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa.

ATTENZIONE: E’ quindi estesa anche al titolare di una informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale
afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV)

Quanto detto consentirà alle Dogane di monitorare in modo più efficace l’utilizzo che l’importatore fa delle singole Ivo adottate.

Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale, la circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione nel tracciato del dataset (messaggi H) in importazione oppure nel tracciato della dichiarazione di esportazione (messaggio ET).

Convenzione PEM e prove di origine preferenziale

Per favorire la ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea ed i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel RE prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.

Dal 1° settembre 2021, è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti, della medesima per come è stata riveduta.

L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci.

A tal fine, sono stati integrati gli articoli 61 e 62 RE che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, dunque, è intervenuto al riguardo specificando che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.

Circa la dichiarazione a lungo termine del fornitore - che nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore – è disposto che la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

Decorrenza

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, le disposizioni ivi contenute sono in vigore dal 20 dicembre 2022.

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