Precisazioni della Corte di cassazione in tema di compiti, funzioni e ruolo dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L'Organismo di composizione (OCC) non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto.
E’ il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte di legittimità, nel testo della sentenza n. 21828 del 29 luglio 2021.
Nella decisione, gli Ermellini hanno ricordato come il predetto OCC, munito di requisiti di professionalità, indipendenza e terzietà, risulti essere destinatario, ex lege, di una serie di mansioni assai eterogenee tra loro.
Lo stesso, infatti, opera, sostanzialmente, in qualità di:
La sua attività, inoltre, può svilupparsi in ciascuna delle singole fasi caratterizzanti le procedure di composizione della crisi (la fase tra la nomina e il deposito della proposta; quella dal deposito predetto all'omologa dell'accordo; la fase dopo l'omologa, riguardante l'esecuzione).
Tale Organismo, tuttavia, non ha alcuna rappresentanza del debitore, né della procedura.
E' sempre il debitore, invero, che pone in essere gli atti di gestione, con l'autorizzazione del giudice ove eccedenti l'ordinaria amministrazione, oppure, che, sebbene sotto il controllo del primo, deve eseguire ed esegue quanto proposto.
In nessun modo, dunque, l'Organismo diviene parte necessaria, né, tantomeno, diretto ed esclusivo destinatario di qualsiasi atto processuale attinente alla procedura in sé.
Ciò posto, è da ritenere nullo l’atto che, nell’ambito della procedura di composizione, venga notificato esclusivamente a tale soggetto.
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