Ordini professionali soggetti agli obblighi anticorruzione

Pubblicato il 29 settembre 2015

Con due sentenze depositate il 24 settembre 2015, la n. 11391 e la n. 11392, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso promosso dal Consiglio nazionale forense e da diversi Consigli dell’ordine degli avvocati contro l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ai fini dell'annullamento, previa sospensiva cautelare, delle deliberazioni di quest’ultima n. 144/14 e n. 145/14, recanti le determinazioni dell’Autorità sulla applicazione della Legge n. 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dei relativi decreti delegati, agli Ordini e ai Collegi professionali.

In particolare la determinazione n. 145/2014 era stata emanata in risposta ad una nota del Presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali con cui era stato sottoposto all’Anac un parere pro veritate che escludeva l’applicabilità a detti Enti delle disposizioni della citata Legge n. 190/12 e delle norme di cui al Decreto legislativo n. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Secondo tale parere la disciplina in esame poneva esclusivamente un obbligo di adeguamento ma non la diretta applicabilità delle relative normative in capo agli Ordini professionali.

L’Anac, tuttavia, pur tenendo in considerazione la peculiare natura degli “Enti esponenziali delle comunità professionali”, aveva individuato gli stessi nel novero degli Enti pubblici non economici, appartenenti al comparto del c.d. parastato, concludendo che ai medesimi si applicasse tutta la normativa inerente gli obblighi e gli adempimenti tesi a prevenire la corruzione.

Tra questi, la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale della trasparenza, la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, l’adempimento agli obblighi di trasparenza, l’osservanza ai divieti in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Lettura a cui hanno aderito i giudici amministrativi affermando, del resto, che l’esenzione solo in favore di alcuni enti pubblici non economici, rispetto alla generalità della categoria e rispetto a tutti gli altri enti pubblici, dall’osservanza degli obblighi anticorruzione, comporterebbe la lesione del principio di cui all’articolo 3 della Costituzione.

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