In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento del creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario. Acquista tuttavia tale efficacia solo nel momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza, che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione medesima.
Corollario di detto principio è che il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo, ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva. Ma in tale seconda eventualità, non potrà contestualmente notificare il precetto, risultando inapplicabile il disposto di cui all'art. 479 terzo comma c.p.c.
Se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all'ordinanza di assegnazione e notificato insieme a questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell’ordinanza medesima al terzo assegnato (con concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente).
In proposito, l’enunciato principio di diritto si specifica nell'affermazione secondo cui, se l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata o resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 9390 del 10 maggio 2016.
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