La Cassazione ha accolto il ricorso di una automobilista che aveva vinto, in primo grado, il giudizio dalla stessa instaurato per opporsi ad una multa, e si era vista, però, compensare le spese di lite nonché rimborsare del solo contributo unificato versato per iscrivere la causa a ruolo.
Rispetto alla compensazione delle spese, la stessa aveva avanzato appello ma aveva ottenuto, anche davanti al Tribunale, il rigetto del gravame nonché la condanna alle spese del giudizio di secondo grado.
Per questo, aveva inoltrato ricorso in sede di legittimità deducendo, con un unico motivo, l'inesistenza, l'illogicità, l'inconferenza e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata.
Nell’atto introduttivo, la donna aveva ricordato che, in linea generale, se il giudice intende compensare le spese di lite, è tenuto a dimostrare, attraverso un dettagliato ragionamento, “di ravvedere nel caso concreto la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi". Questo, salvo il caso di soccombenza reciproca.
Per contro, il generico riferimento ad una “complessa problematica sollevata” che, nella specie, aveva utilizzato il giudice del gravame senza, però, esplicitarne il significato, equivaleva a “denegare una vera risposta trincerandosi dietro una mera clausola di stile o motivazione apparente".
La Suprema corte – ordinanza n. 8458 del 6 aprile 2018 – ha ritenuto il ricorso in oggetto “fondato e meritevole di accoglimento”, condannando, conseguentemente, il Comune resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite dei tre gradi del giudizio, rispettivamente quantificandole all’interno del dispositivo.
Nelle motivazioni, gli Ermellini hanno dato previamente atto che, nella fattispecie esaminata, rilevava il disposto del 2° comma dell'articolo 92 del Codice di procedura civile, susseguente alla novella di cui all'articolo 45, 11° comma, della Legge n. 69/2009 (applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009) ed antecedente alla riforma di cui all'articolo 13, 1° comma, del convertito Decreto legge n. 132/2014.
Di rilievo, quindi, il dettato secondo cui "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
Ciò posto, hanno concluso come andasse condivisa la prospettazione della ricorrente secondo cui il mero riferimento operato dal primo giudice alla "complessa problematica sollevata" non poteva che risolversi in una motivazione del tutto "apparente".
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