Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, si sono espresse su due questioni relative ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare rispondendo ai quesiti posti dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023.
Con la detta ordinanza, in particolare, è stato chiesto se, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata durante la fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia sollevato una domanda riconvenzionale né eccezioni riconvenzionali, ma si sia limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo. Questo quesito riguarda la possibilità di modificare l'oggetto del contenzioso da parte dell'opposto anche quando l'opponente non ha introdotto domande ulteriori rispetto alla revoca del decreto.
La seconda questione rimessa alle SU concerne la possibilità di modificare la domanda di adempimento contrattuale (richiesta nella fase monitoria per ottenere il decreto ingiuntivo) proponendo, in alternativa, una domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento o una domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale.
In sostanza, si chiede di valutare fino a che punto sia ammissibile trasformare la domanda originaria in una di natura diversa, ma comunque legata al medesimo rapporto contrattuale o precontrattuale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo un'ampia disamina normativa e giurisprudenziale, hanno fornito la loro soluzione chiarendo, in primo luogo, che l'opposto può presentare nuove domande o domande alternative nella comparsa di risposta, ma con una condizione precisa: tali domande devono essere basate sullo stesso interesse sostanziale che ha motivato la presentazione della domanda originaria avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
In altre parole, l'ammissibilità di queste domande dipende dal fatto che esse siano legate allo stesso interesse giuridico o economico che ha giustificato l'iniziale richiesta del decreto ingiuntivo. Non è quindi possibile proporre domande che siano del tutto scollegate dall'oggetto del ricorso monitorio originario.
A seguire, è stato chiarito che l'opposto ha la facoltà di presentare domande alternative rispetto a quella avanzata inizialmente nella fase monitoria, ma deve farlo nella comparsa di risposta, ovvero nella prima fase del giudizio. Non è ammesso che egli rinvii la proposizione di tali domande fino alla fase più avanzata del processo, indicata dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. (che riguarda la fase successiva all’udienza di trattazione, in cui è possibile modificare le domande o presentare nuovi documenti).
Di seguito i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite:
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