Agli effetti della valutazione del reato di “opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”, se, ossia sia ravvisabile contravvenzione o delitto di cui all'articolo 181 del Decreto legislativo n. 42/2004, per come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 56/2016, occorre procedere ad un’analisi della volumetria “prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio”.
Se, quindi, sul terreno era preesistente una costruzione (anche se del tutto demolita) deve considerarsi se la superficie abbia comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi.
Per le nuove costruzioni, invece, “deve considerarsi se abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 16697 depositata il 16 aprile 2018.
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