Operazioni straordinarie. Dubbi sulla deducibilità degli ammortamenti non transitati a conto economico

Pubblicato il 22 novembre 2010 Con l’avvicinarsi del 31 dicembre 2010, data in cui si deve determinare l’Ires dovuta per l’anno d’imposta in corso, un problema che si potrebbe presentare è quello riguardante l’applicazione del principio di derivazione oppure dell’alternativo principio di neutralità in relazione alle operazioni straordinarie poste in essere.

Nello specifico, un problema particolarmente sentito, nel caso fossero state eseguite operazioni straordinarie, è quello di vedere quali ammortamenti possono essere dedotti e quali, invece, no. A tal riguardo, il quesito che i tecnici si pongono con maggior frequenza è quello di stabilire se si possano considerare deducibili anche quegli ammortamenti che, per particolari scelte contabili, la società avente causa non ha fatto transitare nel conto economico.

A tal proposito, si ricorda che la Commissione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha emanato il 20 ottobre 2010 la norma di comportamento 178, in base alla quale la società conferitaria calcola e deduce gli ammortamenti in base al costo delle immobilizzazioni fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente. Se questi costi non vengono in tutto o in parte imputati a conto economico, la deducibilità deriva dall'applicazione dell'art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

Cioè, in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente, la norma ADC in oggetto spiega che nei conferimenti d’azienda si deve sempre assumere il costo dei beni in capo alla società conferente. Pertanto la conferitaria può calcolare e dedurre gli ammortamenti in base al costo delle immobilizzazioni fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente. Inoltre, se gli stessi ammortamenti – in tutto o in parte – non transitano nel conto economico, si deve applicare il principio previsto dall’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir, che consente di operare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi per quelle voci di spesa che, anche se non imputabili a conto economico, si considerano deducibili per legge. Infine, la norma ribadisce che se la differenza non è imputabile ad un cambiamento di valutazione della vita utile del bene non si potrà applicare lo stesso comportamento. Pertanto, la citata differenza non sarà deducibile negli anni previsti dal piano originario, ma in quelli successivi con l’allungamento del periodo di ammortamento messo in atto dalla conferitaria.

Le suddette previsioni scaturenti dalla nuova norma di comportamento si possono applicare anche ai casi di fusione e di scissione. Tuttavia, è da ricordare che di fronte a questa presa di posizione della ADC di Milano, circa la piena deduzione degli ammortamenti derivanti da operazioni straordinarie, non vi è stato un corrispondente commento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si attende, quindi, una pronuncia in materia per chiarire gli ultimi dubbi rimasti.

In particolare, la questione ha suscitato reazioni soprattutto dopo l’abrogazione del quadro EC con la conseguenza che il principio di derivazione - secondo cui un componente può essere dedotto solo se imputato a conto economico – è diventato condizione imprescindibile per dedurre i componenti negativi di reddito. A questa tesi si contrappone la circolare n. 51/08 di Assonime, che, invece, pare confermare come condizione necessaria per la deduzione dei componenti negativi il loro transito a conto economico.
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