L'Agenzia delle Entrate risponde all'interpello di un contribuente che chiedeva di conoscere il corretto regime fiscale da applicare alle perdite subite a seguito di investimenti in operazioni finanziarie sul mercato Foreign Exchange Market (Forex) e in opzioni binarie, presso broker internazionali, localizzati sia nell’area Ue che in aree a fiscalità privilegiata, attraverso piattaforme on line.
Nella risoluzione n. 71 del 1° settembre 2016, l'Amministrazione finanziaria riconosce la deducibilità delle perdite derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da quelle su opzioni binarie, ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile in Italia da parte di quei risparmiatori che utilizzano broker esteri per operare sulle piattaforme di trading specializzate in tali investimenti.
I risparmiatori che pongono in essere le stesse operazioni finanziarie con broker residenti in Italia hanno obblighi dichiarativi molto più semplici, dal momento che è lo stesso broker, in qualità di sostituto d’imposta, a porre in essere tutti gli adempimenti fiscali relativi al proprio cliente “persona fisica”.
Al contrario, i risparmiatori che operano attraverso broker esteri non possono usufruire del regime del risparmio amministrato, in quanto si tratta di intermediari finanziari non residenti in Italia e che non hanno quindi nessuno obbligo in qualità di sostituto d’imposta.
Nel caso di operazioni finanziarie concluse sul mercato Forex o aventi ad oggetto operazioni binarie su piattaforme online - secondo la risoluzione 71/E/2016 - i redditi derivanti da tali operazioni devono essere inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir, ed essere assoggettati, se percepiti da persona fisica non esercente attività d'impresa, ad imposta sostitutiva del 26%.
Per entrambe le tipologie di operazioni suddette, l’imponibile è rappresentato “dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati” (articolo 68, comma 8, Tuir).
Infine, i redditi in questione devono essere indicati nel quadro RT del modello Unico – Persone fisiche, dove andrà autoliquidata l’eventuale imposta dovuta. Se dal quadro RT risulta un’eccedenza di minusvalenze, la stessa potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle quattro annualità successive.
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