Operazioni elusive. La punibilità nella riliquidazione delle imposte
Pubblicato il 10 marzo 2014
La Ctr Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con la
sentenza n. 38/64/2014 sancisce che non sono applicabili sanzioni alle contestazioni di indebiti vantaggi tributari, se il reato commesso si configura come un semplice aggiramento di disposizioni tributarie e non come una loro vera e propria violazione.
Il riconoscimento di un’operazione elusiva, infatti, se da un parte comporta il disconoscimento dei vantaggi fiscali di cui ci si è appropriati indebitamente, ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr
600/1973, dall’altra non comporta l’aggravio di ulteriori penalità per chi ha commesso il reato.
Conclude, così, la Commissione tributaria lombarda:
nel caso di operazioni riconosciute elusive, la
punibilità del reato è già incorporata nella ripresa a tassazione delle imposte inizialmente eluse e nei relativi interessi, con il conseguente disconoscimento dei vantaggi tributari perseguiti. Ciò, infatti, rappresenta di per sé il giusto effetto sanzionatorio per colui che ha commesso l’illecito, senza aggravio di ulteriori sanzioni.
È, inoltre, ribadito che, ai sensi del Dlgs
472/1997, l’applicazione di specifiche sanzioni deve essere limitata solo ai casi di violazione piena delle norme tributarie e non al loro aggiramento.