Operativo il nuovo regime sanzionatorio su omissioni e evasioni contributive INPS

Pubblicato il 10 ottobre 2024

Pubblicata la circolare INPS 4 ottobre 2024, n. 90, che esplica le nuove disposizioni, decorrenti dal 1° settembre 2024, in materia di sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva.

Le attese indicazioni amministrative forniscono un quadro complessivo della rivisitazione operata dall’art. 30, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, avente l’obiettivo di rendere economicamente più vantaggioso il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti alle gestioni degli enti previdenziali ed assicurativi.

Specificatamente, ferme restando le fattispecie in cui si configurerà l’omissione o l’evasione contributiva, la novella ha introdotto una diversa modulazione di applicazione delle sanzioni in relazione all’ipotesi in cui incorre il contribuente nonché rispetto ai termini relativi all’adempimento.

Sanzioni civili per omissione contributiva

Ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’ipotesi dell’omissione contributiva si realizza nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie presentate entro i termini di legge.

Su tale fattispecie, l’art. 30, comma 1, lett. a), decreto legge n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili applicabili aggiungendo – di fatto – uno speciale regime di favore, per il quale non trova applicazione la maggiorazione al tasso ufficiale di riferimento, per i contribuenti che effettuano il pagamento di dette omissioni entro il termine di 120 giorni in unica soluzione, spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell’Ente.

Fino al 31 agosto 2024

Dal 1° settembre 2024

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) (…)

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) (…)

Considerate le modifiche normative sopra riportate, ferma restando, dunque, l’ordinaria misura della sanzione civile per omissione, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al tetto massimo del 40% dell’importo dovuto, laddove il contribuente, spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, provveda al pagamento in unica soluzione ed entro il termine di 120 giorni dall’originaria scadenza di legge, non troverà applicazione la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, ma esclusivamente il tasso ufficiale di riferimento.

ATTENZIONE: Come chiarito dalla circolare INPS n. 90/2024, il legislatore ha escluso la possibilità di applicazione del nuovo regime sanzionatorio pari al solo tasso ufficiale di riferimento nelle ipotesi in cui venga richiesto il pagamento della contribuzione dovuta con modalità rateale. Resta inteso che, comunque, il contribuente potrà, entro il medesimo termine di 120 giorni dall’originaria scadenza legale, effettuare plurimi versamenti, anche in date differenti, purché il totale dell’importo versato corrisponda alla contribuzione dovuta. In tal senso, a parere di chi scrive, si ritiene che – come avviene per i casi di ravvedimento operoso – la nuova misura “agevolata” si cristallizzi nel momento in cui siano interamente versati i contributi dovuti e le relative sanzioni calcolate alla data dell’ultimo versamento.

Quanto, invece, al calcolo dei giorni di ritardo tutto rimane invariato: le sanzioni civili andranno determinate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale e fino al giorno dell’effettivo pagamento.

Rimane, altresì, invariata l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come stabilito dall’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000, al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili pari al 40% della contribuzione dovuta.

NOTA BENE: Il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione con riferimento agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, conseguentemente, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024. Pertanto, a titolo esemplificativo, per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico (le cui scadenze contributive sono notoriamente trimestrali) la nuova disciplina è applicabile per la III rata dell’emissione 2024, rispettivamente per le scadenze del prossimo 18 novembre 2024 e del 10 ottobre 2024.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Quanto alle ipotesi di evasione, invece, il legislatore ha interamente sostituito la lettera b), comma 8, art. 116, legge n. 388/2000, evidenziando che la fattispecie si realizza nei casi di dichiarazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero e poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi mediante l’occultamento del rapporto di lavoro in essere, delle retribuzioni erogate o dei redditi prodotti, ovvero mettendo in atto fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

Invero, il legislatore ha inteso qualificare l’evasione contributiva come quella condotta intenzionale (dolo) posta in essere dal contribuente finalizzata ad impedire la determinazione dell’obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto.

In tale fattispecie, laddove il contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti alla regolarizzazione della sua posizione rispetto all’obbligo contributivo troverà applicazione la sanzione – già prevista dalla disciplina previgente – pari al 30% dell’importo dei contributi o dei premi dovuti e non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60%.

Fino al 31 agosto 2024

Dal 1° settembre 2024

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) (…)

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) (…)

b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo​ 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera.

b-bis) (…)

Rispetto alla precedente disciplina, pur rimanendo invariata la condizione utile a dequalificare l’inadempimento da evasione a omissione, consistente nella denuncia spontanea del contribuente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro il termine di dodici mesi dalla scadenza per il versamento dei contributi, si avrà un diverso regime sanzionatorio strettamente correlato al termine con cui avviene la regolarizzazione.

Specificatamente, nella sopradetta ipotesi:

ATTENZIONE: Rispetto al regime “agevolato” previsto per le ipotesi di omissione, nel caso di evasione l’accesso alle sanzioni ridotte sopra rappresentate potrà essere concesso anche laddove il pagamento avvenga in forma rateale. In tale ultimo caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché entro i predetti termini di 30 o 90 giorni, il contribuente presenti domanda di rateazione e proceda al versamento della prima rata, quand’anche l’accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini. Si evidenzia, altresì, che laddove il contribuente non provveda al versamento delle rate successive alla prima ovvero nel caso in cui il versamento sia insufficiente o tardivo, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l’Istituto procederà a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento ricalcolato tenendo conto di quanto dovuto a titolo di sanzioni nella misura ordinaria.

Come anticipato, le nuove disposizioni trovano applicazione per gli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dalla predetta data ancorché riferite a periodi pregressi.

Sanzioni civili rilevate d’ufficio

La novità più rilevante delle modifiche introdotte dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, riguarda l’introduzione della nuova lettera b-bis), al medesimo art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, inerente alle ipotesi in cui l’inadempienza qualificabile come omissione o evasione venga accertata dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive.

Fino al 31 agosto 2024

Dal 1° settembre 2024

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) (…)

b) (…)

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) (…)

b) (…)

b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo​ 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).

In dette ipotesi, laddove il contribuente provveda al pagamento dell’importo contestato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della rilevazione, sia in unica soluzione ovvero in forma rateale mediante apposita istanza e relativo versamento della prima rata, le sanzioni ordinarie previste dalle lettere a), e b), dell’art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, sono ridotte del 50%.

NOTA BENE: Così come per i casi di evasione, le sanzioni civili verranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente, che abbia chiesto un piano di dilazione, non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva. Anche in tal caso, l’Ente procederà a notificare un nuovo piano di ammortamento contenente il ricalcolo del differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili determinate nella misura ordinaria.

Nuove sanzioni INPS, infografica

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, legge 29 aprile 2024, n. 56

INPS – Circolare 4 ottobre 2024, n. 90

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