Emanate le disposizioni attuative della ”maxi deduzione” prevista a favore delle imprese e lavoratori autonomi che nel 2024 effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
Con il decreto 25 giugno 2024, in particolare, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità di attuazione dell'articolo 4 del DLgs. n. 216/2023.
L’agevolazione consiste, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia il 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l'anno solare), nella maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compresi quelli a tempo parziale), a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
Prevista, poi, una deduzione più consistente per le nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori “meritevoli di maggiore tutela” di cui all'Allegato 1 del DLgs.216/2023.
L'incremento occupazionale spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024 (ossia al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023) è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato “mediamente occupato” nel periodo d'imposta precedente (anno 2023).
Si tratta, di una “prima verifica” che condiziona il beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente. Detto incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Si tratta di una “seconda verifica” che condiziona ulteriormente il beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) nel periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente (ciò che il decreto definisce come “incremento occupazionale complessivo”).
Poiché la finalità del beneficio è quella di incentivare le assunzioni, va considerato quale decremento, l'interruzione del contratto di lavoro per motivi "fisiologici" (ad esempio, per pensionamento); in tal caso, infatti, le nuove assunzioni operate rientrano nell'ordinario turn over, "confermando che la scelta dell'imprenditore non è stimolata dalla presenza dell'agevolazione". In sostanza, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.
In caso contrario, l’incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio (è il caso in cui si verifica, ad esempio, il “decremento occupazionale complessivo” in virtù del quale si è ridotta la base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo precedente).
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