Anche in assenza di valide tabelle millesimali, il condomino non può esimersi dal pagamento della sua quota di oneri condominiali, posto che in tal caso incombe al giudice l'obbligo di verificare la validità ed efficacia della delibera condominiale di riparto delle spese in conformità del valore delle singole posizioni condominiali.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1548 depositata il 27 gennaio 2016, accogliendo l'opposizione di un condominio avverso l'ingiunzione di pagamento a carico di un condomino moroso per oneri condominiali inevasi.
Il condomino opposto, in particolare, si era difeso adducendo che il verbale assembleare che approvava il rendiconto delle spese sarebbe stato di per sè inidoneo per l'adozione del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte ha tuttavia controbattuto facendo proprio un principio già fermo in giurisprudenza, secondo cui in tema di riparto delle spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino non può sottrarsi al pagamento della sua quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo condomino sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo ai valori delle singole quote di proprietà, sono stabiliti dalla legge in materia, determinando egli stesso in via incidentale – anche in assenza di specifica richiesta - i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi.
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