A distanza di poco più di un mese dalla sua entrata in vigore (1° settembre 2024), l’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha emanato le istruzioni sulla riforma del sistema sanzionatorio per le violazioni contributive e fornito le linee guida sulle nuove attività di compliance e di accertamento d'ufficio.
Introdotte dal decreto PNRR (articolo 30, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), le nuove misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo mirano a favorire l’emersione spontanea del lavoro irregolare, puntando sulla compliance tra contribuente e INPS e sulla semplificazione degli adempimenti.
L’intervento chiarificatore dell’INPS, ampio e dettagliato, ne consacra ora l’effettivo avvio e la corretta applicazione.
Analizziamo di seguito i principali punti trattati dalla circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, segnalando l'utile tabella riepilogativa alla stessa allegata.
L’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto PNRR modifica, a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili per omissione contributiva (lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 388/2000).
La sanzione civile ordinariamente applicata in caso di omissione contributiva (e non modificata dal decreto PNRR) è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, fino a un massimo del 40% dell'importo dovuto e non versato.
Il decreto PNRR introduce, dal 1° settembre 2024, la possibilità di un ravvedimento operoso: se il pagamento viene effettuato, spontaneamente e prima di qualsiasi contestazione o richiesta da parte degli enti impositori, entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione, la maggiorazione di 5,5 punti del TUR non si applica.
L’INPS al riguardo ricorda che, la misura agevolativa non si applica ai pagamenti rateali ma specifica che sono ammessi i versamenti plurimi, ossia pagamenti effettuati in date differenti ma entro il termine dei 120 giorni e a condizione che sia versato l'importo totale dei contributi dovuti.
Se il pagamento avviene oltre i 120 giorni dalla scadenza, la sanzione civile viene calcolata nella misura ordinaria (TUR + 5,5 punti).
Dopo il raggiungimento del tetto massimo del 40% della sanzione civile, continuano a maturare interessi moratori sul debito residuo, calcolati ai sensi dell'articolo 30 del DPR n. 602/1973.
L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, chiarisce che la nuova disciplina si applica relativamente ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.
Per i pagamenti trimestrali, la nuova disciplina si applica ai contributi la cui scadenza di versamento decorre dal 1° settembre 2024
ESEMPIO: Per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico, III rata dell’emissione 2024, con scadenza, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 10 ottobre 2024).
Con riferimento a questa fattispecie l’intervento riformatore è stato più ampio.
Il legislatore, evidenzia l’INPS con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha infatti specificato che elemento qualificante la condotta di evasione contributiva è l’intenzionalità (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo, ricorrendo la fattispecie quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria è posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.
A tale fattispecie continua ad applicarsi una sanzione civile pari al 30% dell’importo non versato, in ragione d’anno, con un tetto massimo del 60% dell’importo dovuto.
In caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione, calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.
Se invece il versamento avviene, in unica soluzione, entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione è calcolata al tasso maggiorato di 7,5 punti.
In entrambi i casi cono consentiti i versamenti rateali, ma a condizione che la domanda di rateazione e il versamento della prima rata entro avvengano nei termini previsti di 30 e 90 giorni, anche se (importante notazione) l’accoglimento dell’istanza sia determinato in data successiva ai medesimi termini.
In caso di mancato pagamento di una delle rate successive, la sanzione civile viene ricalcolata nella misura ordinaria e viene emesso un nuovo piano di ammortamento.
Si ricorda infine che la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge
ATTENZIONE: Per l’applicazione della misura agevolata delle sanzioni civili il soggetto contribuente debitore deve fare riferimento ai termini indicati dall’INPS per il pagamento delle singole rate determinate con la tariffazione.
L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ricorda che la riforma del decreto PNRR ha previsto la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.
La norma si applica agli inadempimenti (e, pertanto, ai mancati pagamenti), correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti al 1° settembre 2024 e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa.
ESEMPIO: Accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).
L’Istituto ha al riguardo chiarito che in ragione delle specifiche modalità di imposizione previste per alcune tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, i lavoratori autonomi), la quantificazione dei contributi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), in fase di prima applicazione, continua a essere operata secondo le consuete modalità in sede di tariffazione.
Dal 1° settembre 2024, l'INPS mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari tutte le informazioni rilevanti relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e ad altri elementi utili per la determinazione degli obblighi contributivi, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
I contribuenti che provvedono alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori sono ammessi al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno ridotta pari:
Anche in questo caso, è possibile optare per il pagamento rateale, purché venga rispettato il versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento di una rata, la sanzione viene ricalcolata nella misura ordinaria.
La riforma introdotta dal decreto PNRR a decorrere dal 1° settembre 2024 infine rafforza il potere di controllo e di accertamento d’ufficio dell’INPS.
All’Istituto è riconosciuto il potere di effettuare accertamenti contributivi anche senza un’ispezione diretta, basandosi su dati presenti nelle proprie banche dati o in quelle di altre pubbliche amministrazioni, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.
L’INPS, per determinare gli addebiti, può invitare il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) o ogni altro soggetto che abbia che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente, fissando un termine non inferiore a 15 giorni.
Se l’Istituto rileva un’inadempienza, notifica al contribuente un avviso di accertamento, prioritariamente, tramite PEC con l’importo dovuto.
Se il contribuente effettua il pagamento integrale entro 30 giorni dalla notifica, può beneficiare di una riduzione delle sanzioni applicandosi il regime sanzionatorio “agevolato” di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000.
In caso contrario, l’INPS emetterà un avviso di addebito per il recupero delle somme dovute.
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