Omesso versamento Iva: sotto la soglia di punibilità non è reato

Pubblicato il 22 novembre 2017

La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 52822 depositata il 21 novembre 2017, analizza un caso di omesso versamento Iva da parte di un contribuente, alla luce dell'innalzamento della soglia di punibilità penale: ora fissata a 250.000 euro.

La conclusione della Corte è che solo il superamento della nuova soglia fa scattare il reato di omesso versamento Iva e la stessa è applicabile anche al passato. Nel caso in cui, invece, la nuova soglia penale di 250.000 euro non viene superata non vi è sussistenza del reato.

Innalzamento della soglia di punibilità

Si ricorda che il suddetto limite penale, in precedenza fissato a 50.000 euro (soglia innalzata in realtà a 103.291,18 dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2014), è stato elevato a 250.000 euro a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 158 del 2015 all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000.

Pertanto, a partire dal 22 ottobre 2015 (giorno di entrata in vigore del Dlgs n. 158/2015), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta.

Limite non superato: insussistenza del reato

Secondo la pronunica n. 52822/2017, se, come nel caso di specie, il contribuente veniva condannato dal Tribunale alla pena di 4 mesi di reclusione per omesso versamento dell'Iva di poco più di 220.000 euro relativi al 2008, la sentenza deve essere annullata per insussistenza del reato.

A detta della Suprema Corte, infatti, la nuova soglia di punibilità non era stata superata ed, inoltre, in virtù del principio del favor rei le modifiche devono essere applicate anche a chi ha commesso un fatto di omesso versamento prima dell'entrata in vigore della nuova norma.

Il principio del favor rei, infatti, vuole proprio che se la fattispecie di reato subisce un'attenuazione, essa si applicherà anche per le violazioni commesse in precedenza.

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