Mancato incasso per oltre il 40% del fatturato? Dolo da escludere nel processo per evasione di Iva.
L’omesso versamento dell'Iva dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude, di per sé, la sussistenza del dolo, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
In alcuni casi, tuttavia, il dolo generico può essere escluso laddove l'omesso versamento derivi dalla mancanza della necessaria liquidità dovuta al mancato incasso delle fatture emesse con l'addebito d'imposta.
Ciò posto, il normale rischio d'impresa in relazione agli insoluti può essere affermato solo qualora gli stessi siano contenuti in una percentuale fisiologica e non certamente quando il mancato incasso riguardi oltre il 40% del fatturato.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza di Cassazione n. 31352 del 10 agosto 2021, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso dal legale rappresentante di una società per azioni contro la decisione con cui lo stesso era stato ritenuto responsabile del reato di omesso versamento di Iva, ex art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000, per un importo di oltre 500mila euro in relazione a un determinato anno d’imposta.
Nel caso esaminato, i giudici di gravame non avevano tenuto conto di tutta una serie di circostanze che, secondo i principi giurisprudenziali richiamati, avrebbero potuto escludere la colpevolezza dell’imputato.
La decisione impugnata, essendo incorsa nel vizio di mancanza di motivazione e di manifesta illogicità, è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’appello.
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