Omesso deposito degli atti di indagine, rinvio a giudizio comunque valido

Pubblicato il 21 ottobre 2014 La Corte di cassazione, con sentenza n. 43552 del 20 ottobre 2014, ha rigettato il ricorso promosso da tre imputati per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione continuata di false fatture e con il quale, tra gli altri motivi, i medesimi avevano dedotto la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado, in conseguenza del mancato deposito, da parte del Pubblico Ministero, della documentazione bancaria acquisita da parte della Guardia di Finanza a conclusione delle indagini medesime.

La questione di nullità è stata ritenuta infondata dalla Suprema corte, la quale ha puntualizzato che l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis del Codice di procedura penale, comporta sì l'inutilizzabilità degli stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio.

Documentazione utilizzabile se posta a disposizione degli indagati

Inoltre – si legge nel testo della decisione – l'indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex articolo 430, comma secondo, del Codice di procedura penale, antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati; non è, infatti, ravvisabile, in tal caso alcuna violazione dei diritti di difesa.

Va comunque ammessa l'acquisibilità ex articolo 507 del Codice procedurale penale di tali documenti in considerazione della funzione del giudice che può e deve essere anche di supplenza dell'inerzia delle parti.
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