Confermato, dalla Cassazione, il licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente di banca con mansioni di direttore di agenzia per omesso controllo sulle operazioni di cassa.
La sanzione espulsiva era stata convalidata dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto provata la mancanza contestata: il lavoratore, nel dettaglio, si era reso gravemente e reiteratamente inadempiente rispetto agli obblighi di direzione, supervisione e controllo che su di lui incombevano.
Questo, anche tenuto conto delle condotte commissive ed omissive allo stesso direttamente attribuibili in relazione ad un ingente ed allarmante giro di assegni ed operazioni riconducibili ad un unico cliente.
La Suprema corte, con sentenza n. 11007 del 9 giugno 2020, ha giudicato puntuale la verifica operata dalla Corte di merito, in ordine alle rilevate irregolarità e alla conseguente proporzionalità della massima sanzione irrogata.
Secondo gli Ermellini, infatti, era palese che, in considerazione dell'omessa o ritardata azione di controllo e segnalazione dell'anomalo andamento della filiale, si fosse irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario esistente, inteso come affidamento da parte del datore dell'esatto adempimento delle prestazioni future.
Il prestatore, nella specie, aveva agito in piena consapevolezza delle irregolarità a lui addebitate e, al di là della mera culpa in vigilando, aveva posto in essere anche delle condotte commissive disciplinarmente rilevanti.
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